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Regeste
Art. 66 al. 3 LP.
1. Aucune règle n'oblige les autorités de poursuite à donner au débiteur qui reçoit une notification à l'étranger la faculté de refuser le pli qui lui est adressé.
2. Lorsque le destinataire refuse de prendre possession d'une communication, celle-ci est réputée accomplie au moment où elle lui a été présentée (confirmation de jurisprudence).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 66 al. 3 LP