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Regesto

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 72bis cpv. 2 OAI; decisione di rinvio per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione preventivo nell'ambito di una perizia medica pluridisciplinare.
La scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1 pag. 354). Non c'è spazio per la nomina consensuale dell'esperto (consid. 3.2.1).
Il modo di designazione come proposto dal tribunale cantonale, in cui il metodo aleatorio entra in gioco solo se non c'è un consenso, conduce in genere a rendere prioritario l'esperimento consensuale di una perizia e ad impedire in questa misura un'attribuzione per quanto possibile equivalente dei mandati o, per lo meno, ad aumentare il rischio di escludere alcuni centri medici.
L'obbligo, nel quadro dell'accertamento dei fatti in ambito medico, di ignorare una disposizione procedurale del diritto federale non causa all'Ufficio AI un pregiudizio irreparabile (consid. 3.2.2).

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referenza

DTF: 139 V 349

Articolo: Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 72bis cpv. 2 OAI