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Regesto

Art. 4 e 7 LDDS; art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; art. 8 cpv. 1 Cost.; art. 114 seg. CC; rinnovo del permesso di dimora; matrimonio fittizio; abuso di diritto.
Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo. Il coniuge straniero, nel frattempo divorziato, di un cittadino svizzero beneficia di principio di un diritto al rinnovo del permesso di dimora, se prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale aveva acquisito un diritto all'ottenimento del permesso di domicilio (consid. 1).
Un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere anche quando il coniuge straniero si oppone al divorzio (secondo le nuove regole vigenti in materia di diritto del divorzio) durante il periodo di quattro anni previsto dall'art. 114 CC; il fatto che il giudice del divorzio abbia considerato che non sia inesigibile una continuazione del vincolo coniugale, giusta l'art. 115 CC, non è determinante (consid. 2).
Le constatazioni da parte del giudice del divorzio in merito all'esistenza di un matrimonio fittizio non sono vincolanti per le autorità di polizia degli stranieri; decisivo è (in primo luogo) il punto di vista dello straniero (consid. 3.1); abuso di diritto ammesso nel caso di specie (consid. 3.2-3.4).
Dal principio generale della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) non può essere dedotto nessun diritto al rilascio di un permesso di polizia degli stranieri (consid. 3.5).

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Articolo: Art. 4 e 7 LDDS, art. 8 cpv. 1 Cost., art. 114 CC, art. 115 CC