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Regesto

Responsabilità contrattuale del medico (art. 398 cpv. 1 e 2 CO).
1. Portata dell'obbligo del medico d'informare il paziente sulla copertura dei costi da parte dell'assicurazione malattia (consid. 2).
2. Ammessa nel caso di specie la responsabilità del medico (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: art. 398 cpv. 1 e 2 CO