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Regesto

Art. 25a cpv. 5 LAMal; § 9 cpv. 5 della legge sulle cure del Cantone Zurigo del 27 settembre 2010; finanziamento residuo dei costi delle cure; competenza intracantonale nel Cantone Zurigo.
È competente per il finanziamento dei costi residui di cura secondo l'art. 25a cpv. 5 LAMal, rispettivamente la legge zurighese sulle cure, il comune nel quale la persona assicurata aveva il suo domicilio prima dell'entrata nell'istituzione figurante nella lista delle case di cura. Non è determinante il momento del ricorso effettivo alle prestazioni di cura (consid. 4 e 5.3.2).

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Articolo: Art. 25a cpv. 5 LAMal