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Regesto

Art. 25a cpv. 5 LAMal; finanziamento residuo dei costi per le cure medico sanitarie.
Un'infermiera libera professionista ha continuato a fornire prestazioni dopo una riduzione dell'importo residuo dei costi per le cure medico sanitarie presi a carico dalla collettività pubblica. Per tale motivo essa disponeva della legittimazione ricorsuale nella procedura cantonale. Poiché si tratta di una controversia (in materia di prestazioni) concreta e non astratta, la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale è competente per l'esame del ricorso in ultima istanza (consid. 1).
Rispetta la competenza normativa concessa ai cantoni dall'art. 25a cpv. 5 LAMal una regolamentazione cantonale in virtù della quale i comuni devono assumere al massimo l'importo residuo dei costi dei fornitori di prestazioni contrattuali per le cure medico sanitarie, nella misura in cui siano offerte prestazioni di cure adeguate (consid. 5.3).

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Articolo: Art. 25a cpv. 5 LAMal