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Regesto

Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva.
Prove di trivellazione nell'area boschiva necessitano di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT quando il progetto comporta effetti così importanti sullo territorio e sull'ambiente, che è dato un interesse del pubblico o dei vicini a un controllo preventivo. Sono d'importanza significativa per la valutazione delle incidenze sul territorio in particolare la natura e la sensibilità del luogo e dei dintorni in cui è prevista la realizzazione del progetto. Vista la particolare ubicazione nella foresta, gli effetti negativi legati alle trivellazioni in concreto devono essere considerati così importanti da esigere un obbligo di autorizzazione secondo l'art. 24 LPT (consid. 5.2 e 5.3).
Utilizzazioni pregiudizievoli per il bosco, che non costituiscono dissodamenti, possono essere autorizzate dai Cantoni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo per motivi gravi, imponendo oneri e condizioni. Tali utilizzazioni comprendono sfruttamenti puntuali o trascurabili del suolo boschivo per costruzioni e impianti non forestali di piccole dimensioni, che non pregiudicano la struttura dell'area boschiva (consid. 6.2). I sondaggi previsti costituiscono un'utilizzazione nociva che pregiudica almeno temporaneamente le funzioni forestali e che esige un'autorizzazione cantonale eccezionale secondo l'art. 16 cpv. 2 LFo (consid. 6.3).

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referenza

Articolo: art. 24 LPT, art. 16 cpv. 2 LFo