Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1 lett. a e b, art. 10 cpv. 2 lett. b e art. 11 LADI; perdita di lavoro computabile.
In caso di lavoro su chiamata effettuato con il solo scopo di ridurre la perdita di reddito derivante dalla disoccupazione, il procedere consistente ad ammettere l'esistenza di una perdita di lavoro computabile a causa dell'occupazione fissa esercitata precedentemente (in quanto sia l'ultimo rapporto di lavoro a norma dell'art. 4 cpv. 1 OADI) deve essere limitato alla durata di un primo periodo-quadro d'indennizzo, tenuto conto della sistematica della legge e della parità di trattamento fra gli assicurati (precisazione di giurisprudenza; consid. 3-5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 10 cpv. 2 lett. b e art. 11 LADI, art. 4 cpv. 1 OADI