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Regesto

Art. 8 cpv. 3 Cost. e art. 3 LPar; lavoratrici e lavoratori hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Se la persona che si prevale di una discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro la rende verosimile, l'art. 6 LPar rovescia l'onere della prova, di modo che spetta al datore di lavoro dimostrare l'inesistenza dell'asserita discriminazione (consid. 3).
Il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso è un principio assoluto (consid. 4, 5b e 5c).
Nozione di motivo oggettivo idoneo a giustificare una disparità salariale fra uomo e donna (consid. 5a).
In concreto, nulla ostava a un esame comparativo dei compiti assegnati ai lavoratori e alle lavoratrici (consid. 5d, 5e e 5f).
Ammessa la verosimiglianza di una discriminazione basata sul sesso con riferimento alle promozioni in seno all'impresa (consid. 6).
Portata dell'obbligo del giudice di accertare i fatti d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPar (consid. 7 e 8).

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referenza

Articolo: Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 3 LPar, art. 6 LPar, art. 12 cpv. 2 LPar