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Regesto

Art. 82 segg., 89 e 42 LTF, art. 27 e 34 LPT; telefonia mobile e pianificazione del territorio, zona di pianificazione, limitazione dell'altezza per costruzioni erette sui tetti nella zona edificabile.
Nuovo ordinamento dei rimedi di diritto nell'ambito della pianificazione del territorio (consid. 2). Legittimazione a proporre un ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 3), esigenze di motivazione (consid. 1). Le norme sull'altezza delle costruzioni e sulle distanze dal confine fanno parte del piano di utilizzazione e sono soggette alle regole relative all'impugnazione di decisioni (art. 82 lett. a LTF; consid. 3.3). Gli operatori di telefonia mobile non hanno un interesse degno di protezione a impugnare una zona di pianificazione volta a garantire l'applicazione di norme pianificatorie che, a loro volta, non sono idonee a limitare la pianificazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 27 e 34 LPT, art. 82 lett. a LTF