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Regesto

Legge federale sulle dogane; obbligo di denunzia e obbligo di pagare il dazio.
È pure considerata persona che trasporta merce oltre il confine, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD, chi prende possesso della merce dopo il passaggio del confine ma prima della fine delle formalità doganali. Nel traffico aereo internazionale tale regola si applica anche ai dichiaranti doganali delle compagnie aeree che fanno scalo in Svizzera e trasportano merci a destinazione di questo paese.

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referenza

Articolo: art. 9 cpv. 1 LD