Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 52 cpv. 2 e art. 56 CBE 2000; brevettabilità di un'invenzione; tecnicità di un'invenzione mista; presentazione di informazioni.
Il carattere tecnico (tecnicità) è inerente alla nozione di invenzione. La semplice riproduzione di informazioni non è tecnica (consid. 8.2).
La questione dell'esclusione dalla brevettazione (art. 52 cpv. 2 CBE 2000) va distinta dalla questione dell'attività inventiva (art. 56 CBE 2000). Se include almeno una caratteristica tecnica, un'invenzione non è esclusa dalla brevettabilità secondo l'art. 52 cpv. 2 CBE 2000 (consid. 9.1-9.2). Caratteristiche che non forniscono alcun contributo alla soluzione di un problema tecnico non possono costituire l'attività inventiva secondo l'art. 56 CBE 2000 (consid. 10). Tre condizioni giusta le quali la presentazione di informazioni riveste natura tecnica; applicazione nel caso concreto (consid. 10-10.3.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 52 cpv. 2 e art. 56 CBE 2000, art. 56 CBE 2000