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Regesto

Art. 110 cpv. 4 e art. 251 n. 1 CP; qualità di documento di un messaggio di posta elettronica.
I messaggi di posta elettronica costituiscono dei documenti informatici. L'autore che altera dei messaggi di posta elettronica a lui destinati e successivamente li inoltra a terze persone adempie la fattispecie di falsità materiale in documenti (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 110 cpv. 4 e art. 251 n. 1 CP