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Regesto

Art. 405 e 406 CPP; trattazione dell'appello in procedura orale o scritta.
L'art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui il tribunale può trattare l'appello in procedura scritta. Il dibattimento deve aver luogo ogni qualvolta una questione di fatto sia litigiosa, riservato il consenso delle parti alla procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP) (consid. 1.1).
Se deve procedere a una nuova valutazione delle prove, il tribunale d'appello si china su questioni di fatto e non può vagliare l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 CPP (consid. 1.3).

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Articolo: Art. 405 e 406 CPP, art. 406 cpv. 2 CPP, art. 406 cpv. 1 CPP