Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

1. Art. 221 cp. 1 CP.
a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid. I, 1).
b) L'assicuratore dell'oggetto bruciato non è persona lesa (consid. I, 2).
c) L'azionista principale o unico che mette il fuoco a una cosa appartenente alla società, danneggia cosa altrui (consid. I, 3).
2. Art. 239 num. 1 cp. 1 CP.
a) Nella nozione di impresa pubblica di comunicazione sono comprese nache le aziende private che servono a tali scopi pubblici (consid. III, 2).
b) Il fatto di essere proprietari di una parte degli impianti che servono alle comunicazioni non autorizza a turbare il traffico (consid. III, 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 221 cp