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Regesto

Art. 14 in relazione all'art. 8 CEDU; art. 17 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA; art. 28a cpv. 3 LAI; metodo misto di valutazione dell'invalidità in caso di riconsiderazione (sostituzione dei motivi).
Nel caso in cui, conformemente alla giurisprudenza Di Trizio (cfr. DTF 143 I 50), la riduzione o la soppressione di una rendita nel contesto di una revisione non va considerata ma i presupposti per l'esame di una riconsiderazione della rendita iniziale sono dati, non va comunque tenuto conto in tale ambito del cambiamento dello statuto dovuto solo a motivi di natura familiare da "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali) (consid. 4.5). Il grado d'invalidità deve essere determinato, in questo caso, conformemente al metodo di valutazione usato fino a quel momento, ossia mediante confronto dei redditi (consid. 4.6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 143 I 50

Articolo: art. 8 CEDU, art. 17 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA, art. 28a cpv. 3 LAI