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Regesto

Azione di paternità. Perizia antropobiologica nei confronti di un terzo. a) Oggetto della prova; b) presupposti della sua assunzione. Art. 8, 307, 314 CC.
È ammissibile sottoporre, su richiesta del convenuto, ad una prova positiva della paternità mediante perizia antropobiologica, un terzo qualunque il quale, come la madre, nega di aver intrattenuto rapporti intimi con essa, senza che sussistano almeno lontani indizi di una coabitazione? Questione lasciata indecisa; in ogni caso il terzo dovrebbe dapprima essere sottoposto alla perizia sierologica chiesta dalla parte attrice.
La perizia antropobiologica chiesta dal convenuto nei confronti di un terzo deve essere in ogni caso respinta quando, praticata sul convenuto medesimo, questa perizia permette di concludere che è impossibile stabilire con una sicurezza sufficiente l'eventuale paternità del terzo.

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Articolo: Art. 8, 307, 314 CC