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Regesto

Art. 23 cpv. 1 quinta frase e cpv. 4 LDDS; facilitare un soggiorno illegale e impiegare stranieri non autorizzati a lavorare.
Chi entra in Svizzera con l'intenzione di esercitare un'attività lucrativa, ma dispone solo di un visto turistico rispettivamente non dispone del visto necessario per chi vuole esercitare una tale attività, attraversa la frontiera illegalmente (consid. 3 e 4).
Il soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un'attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata (consid. 4.4), a condizione che non siano applicabili le disposizioni particolari dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (consid. 3.2).
Chi impiega e ospita delle prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora rispettivamente di lavoro, facilita un soggiorno illegale ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 quinta frase LDDS e impiega stranieri non autorizzati a lavorare ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 LDDS (consid. 4 e 5).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 23 cpv. 4 LDDS