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Regesto

Art. 8 e 14 CEDU; art. 39 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 LAI; esigenza del domicilio in Svizzera quale condizione per il diritto alla prestazione di assicurazione.
La soppressione del diritto a una rendita straordinaria d'invalidità e del diritto a un assegno per grandi invalidi a causa dell'assenza di domicilio in Svizzera - l'assicurata si è installata in Brasile, Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale - non ricade nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU poiché le prestazioni in causa non si prefiggono di favorire la vita familiare o di intervenire nelle relazioni personali o familiari. Di conseguenza non occorre esaminare l'esistenza di una discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU (consid. 4).

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Articolo: Art. 8 e 14 CEDU, art. 39 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 LAI, art. 8 CEDU