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Regesto

Espropriazione dei diritti di vicinato a causa del rumore del traffico aereo e del diritto di difesa contro il sorvolo diretto; calcolo dell'indennità per un fondo comunale con un asilo infantile e degli appartamenti sociali.
L'appartenenza del fondo al patrimonio amministrativo o a quello finanziario non è determinante per risolvere la questione di principio dell'esistenza del danno (consid. 11.2). Presupposti per fare valere la possibilità di un miglior uso del fondo secondo l'art. 20 cpv. 1 LEspr (conferma della giurisprudenza). Alla data determinante non si trattava di un uso occasionale, ma di una gestione costante e duratura. Un miglior uso del fondo avrebbe richiesto sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello di fatto diversi passi e spese consistenti. Se un miglior uso del fondo presuppone spese e investimenti, essi non possono essere semplicemente omessi nell'ambito della stima (consid. 11.4). Di fatto, l'utilizzazione dell'immobile quale asilo infantile e alloggio sociale non è stata pregiudicata dal rumore del traffico aereo al momento determinante, sicché non è realizzato un danno grave ai sensi della giurisprudenza (consid. 11.5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 20 cpv. 1 LEspr