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Regesto

Art. 73 cpv. 1 LPP: Contenzioso. L'art. 73 cpv. 1 LPP non vieta di ripartire la procedura cantonale tra diverse istanze. Comunque, riguardino le controversie tra istituti di diritto privato oppure di diritto pubblico, esse sono da devolvere in ultima istanza cantonale davanti alla stessa autorità (consid. I).
Art. 73 cpv. 4 LPP, art. 104, 105 e 132 OG: Potere d'esame. Potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni in controversie in tema di previdenza professionale (consid. II/1).
Art. 4 cpv. 2 Cost.: Parità di trattamento.
- Del diritto a parità di trattamento e delle possibilità di farlo valere in giudizio. Compendio della giurisprudenza federale (consid. II/2).
- Diritto a rendita di vedovo: Una disciplina cantonale giusta la quale una rendita di vedovo è erogata se l'interessato dipendeva, durante il matrimonio, dal sostegno economico della moglie e se egli in seguito non è interamente capace di esercitare un'attività lucrativa, mentre il decesso del marito basta a fondare il diritto a rendita di vedova, stabilisce una distinzione fondata sul sesso, non giustificata né da ragioni biologiche né da ragioni funzionali e viola, pertanto, l'art. 4 cpv. 2 Cost. (consid. II/2). In casu in applicazione delle relative disposizioni cantonali (consid. II/3).

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referenza

Articolo: Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 4 cpv. 2 Cost., Art. 73 cpv. 4 LPP, art. 104, 105 e 132 OG