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Regesto

Art. 9 cpv. 1 e 2 LAID; armonizzazione in materia di deduzione delle spese necessarie al conseguimento del reddito e di deduzioni generali, in particolare per spese di malattia, d'infortunio o d'invalidità.
Il ricorso di diritto pubblico è l'unico rimedio di diritto esperibile per impugnare un decreto cantonale di portata generale, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia per oggetto una delle materie a cui fa riferimento l'art. 73 cpv. 1 LAID (consid. 1a).
La regolamentazione, prevista dall'art. 9 cpv. 1 e 2 LAID, relativa alla deduzione delle spese necessarie al conseguimento del reddito e alle deduzioni generali è in linea di massima esaustiva (consid. 4).
Annullamento di disposizioni cantonali che prevedono un limite massimo alle deduzioni per le spese di malattia, d'infortunio o d'invalidità e per l'amministrazione della sostanza mobiliare; conseguenze di questo annullamento (art. 72 cpv. 2 e 3 LAID; consid. 5a).

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 1 e 2 LAID, art. 73 cpv. 1 LAID, art. 72 cpv. 2 e 3 LAID