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Regesto

Art. 256 CC e art. 70 CPC; contestazione della paternità; litisconsorzio necessario.
Il diritto materiale determina in quali casi più persone devono condurre congiuntamente una causa ed interporre congiuntamente un rimedio giuridico. Se il marito contesta la presunzione della sua paternità, madre e figlio formano un litisconsorzio (passivo) necessario; questi ultimi possono tuttavia interporre in modo autonomo un rimedio giuridico contro la sentenza (consid. 2-4).

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Articolo: Art. 256 CC, art. 70 CPC