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Regesto

Art. 81 cpv. 1 e 3, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; liberazione condizionale di un internato; legittimazione ricorsuale di un ufficio cantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure; decisione di rinvio parificata a una decisione incidentale.
L'ufficio dell'esecuzione delle pene e delle misure non ha un interesse proprio giuridicamente protetto all'annullamento di una decisione del Tribunale amministrativo che, contro le intenzioni dello stesso ufficio, gli ingiunge di esaminare in modo più approfondito la richiesta di liberazione condizionale. La legittimazione delle autorità a proporre un ricorso a tutela degli interessi pubblici appartiene soltanto a quelle autorità a cui l'art. 81 cpv. 3 LTF riconosce espressamente questa facoltà (consid. 1.1 e 1.2). Una sentenza di rinvio è una decisione incidentale ai sensi della LTF (consid. 1.3).

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Articolo: art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 81 cpv. 3 LTF