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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost.; garanzie pretese dalla parte attrice per le spese ripetibili della controparte.
Il diritto di accedere alla giustizia non esclude la possibilità di esigere dalla parte attrice la prestazione di garanzie destinate a coprire, indistintamente, le spese future della parte convenuta e le spese che questa medesima parte ha già sopportato nel processo (consid. 2.2). Le garanzie possono coprire anche le spese cagionate dall'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU