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Regesto

Sezione A n. 1 lett. o par. 3b/aa Allegato II ALC; art. 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CEE) n. 1408/71; art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal; art. 1 cpv. 2 lett. d e art. 2 cpv. 6 OAMal; obbligo assicurativo e diritto d'opzione.
In mancanza della prova della notifica (o comunque della pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui è stata concessa la possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano, il ricorrente (frontaliere italiano) poteva validamente esercitare tale diritto al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal (consid. 5.8-5.10). Condizioni e modalità di esercizio del diritto di opzione (consid. 2.3.3 e 6.1).

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referenza

Articolo: art. 13 n. 2 lett. a del, art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal, art. 2 cpv. 6 OAMal