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Regesto

Art. 48 e 48a CP; reati commessi da militanti per il clima nell'ambito delle loro azioni e manifestazioni; circostanze attenuanti dei "motivi onorevoli", dello "stato di grave angustia" e dello "stato di profonda prostrazione".
In funzione dalla natura degli atti commessi, la circostanza attenuante dei "motivi onorevoli" (art. 48 lett. a n. 1 CP) è suscettibile di essere presa in considerazione per i militanti per il clima, nella misura in cui agiscono per sensibilizzare all'ecologia o risvegliare le coscienze a fronte dell'insufficienza dell'azione politica in questo ambito. Il beneficio di questa circostanza attenuante, in ogni caso, dev'essere loro negato qualora gli atti commessi, per la loro violenza, afferiscano a depredazioni o a un rischio di lesioni all'altrui integrità personale (consid. 1.3).
Discrimine tra le circostanze attenuanti dello stato di "grave angustia" (art. 48 lett. a n. 2 CP) e di "profonda prostrazione" (art. 48 lett. c CP), non applicabili alla fattispecie (consid. 1.4).

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referenza

Articolo: Art. 48 e 48a CP, art. 48 lett. a n. 1 CP, art. 48 lett. a n. 2 CP