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Regesto

Radiazione d'un attestato di carenza di beni.
Se il credito constatato da un attestato di carenza di beni è integralmente coperto in una nuova esecuzione mediante pagamento all'ufficio o attraverso provvedimenti dell'ufficio, il debitore ha diritto alla consegna dell'attestato di carenza di beni trovantesi in possesso del creditore. Modo di far valere tale diritto (art. 150 LEF).
In caso d'estinzione del credito constatato dall'attestato di carenza di beni entro o all'infuori d'una procedura esecutiva, il debitore ha il diritto di esigere direttamente la constatazione immediata di questo fatto nel registro delle esecuzioni (cfr. art. 30 dell'Ordinanza n. 1 relativa alla LEF). Se il credito si è estinto all'infuori d'una procedura esecutiva, il debitore non ha da promuovere in via preliminare un'azione volta alla consegna o all'annullamento dell'attestato di carenza di beni. Prova dell'estinzione di un credito attraverso la compensazione.

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referenza

Articolo: art. 150 LEF