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Regesto

Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 8 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 24 cpv. 1 CC; domicilio fiscale di un "globe-trotter".
Riassunto della giurisprudenza concernente il trasferimento all'estero del domicilio di una persona fisica: una volta stabilito, il domicilio sussiste fino alla costituzione di uno nuovo (consid. 3.1-3.4)
Presentazione della critica riguardo alla prassi finora applicata (consid. 3.5 e 2.4.2).
Il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, la sicurezza del diritto e la prevenzione degli abusi di diritto depongono a favore di un'applicazione per analogia dell'art. 24 cpv. 1 CC e, quindi, per la conferma del permanere del domicilio fiscale del "globe-trotter" (consid. 3.6.1 e 3.6.2).
Fintantoché il "globe-trotter" non ha creato legami preponderanti comprovabili - nel senso di prendere una residenza - con un nuovo luogo concreto all'estero, si può presumere che il domicilio fiscale svizzero continua a sussistere (consid. 3.6.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 24 cpv. 1 CC, art. 8 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LIFD