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Regesto

Art. 34, 142 cpv. 2, art. 189 cpv. 4 Cost., art. 77 LDP; votazione popolare federale sull'iniziativa per delle multinazionali responsabili; la critica relativa all'esigenza della maggioranza dei Cantoni deve essere sollevata subito, contro l'organizzazione della votazione. Lo stato globale dell'informazione può essere contestato unicamente nell'ambito della protezione giuridica successiva.
Delle irregolarità nella preparazione di elezioni e di votazioni devono essere invocate subito e prima dell'esecuzione dello scrutinio. Se è messa in discussione l'esigenza della maggioranza dei Cantoni, deve essere impugnata l'organizzazione della votazione. La restrizione dell'uguaglianza del valore dei voti è voluta dal diritto costituzionale ed è vincolante per il Tribunale federale (consid. 3.3).
Nel caso eccezionale in cui sia ammissibile una protezione giuridica successiva, volta alla riconsiderazione dello scrutinio, lo stato dell'informazione precedente la votazione popolare può in generale essere oggetto della procedura (consid. 4.1.1). Panoramica della dottrina e della giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 4.1.2 e 4.1.3). Fintanto che è possibile un ricorso sulla votazione giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, lo stato globale dell'informazione non può essere contestato mediante un ricorso per violazione dei diritti politici (consid. 4.1.4).

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referenza

Articolo: art. 189 cpv. 4 Cost., art. 77 LDP, art. 77 cpv. 1 lett. b LDP