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Regesto

Fideiussione (art. 492 cpv. 1 CO) - determinazione del debito garantito (art. 27 cpv. 2 CC) - nullità parziale (art. 20 cpv. 2 CO).
Viola l'art. 27 cpv. 2 CO l'obbligo assunto dal fideiussore di garantire ogni debito futuro del debitore principale verso il creditore, qualunque ne sia la causa. Per contro, il debito è sufficientemente circoscritto se la fideiussione fa riferimento a impegni esistenti che l'interpretazione permette di specificare (consid. 3).
Nullità limitata all'obbligo del fideiussore di garantire debiti futuri indeterminati (consid. 4).
Nella fideiussione di un rapporto di conto corrente la garanzia concerne il saldo negativo (consid. 5).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 492 cpv. 1 CO, art. 27 cpv. 2 CC, art. 20 cpv. 2 CO, art. 27 cpv. 2 CO