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Regesto

Art. 5, 6bis LAMI; art. 166 cpv. 1 e 3 CC; art. 1, 3 e 8 cpv. 1 Tit. fin. CC: Responsabilità di uno dei coniugi nei confronti della cassa malati per il debito contributivo dell'altro coniuge.
- Carente una regolamentazione nel diritto delle assicurazioni sociali, il tema deve essere risolto secondo i principi del diritto civile, nella misura in cui essi sono compatibili con quelli del diritto delle assicurazioni sociali (consid. 2c, d; conferma della giurisprudenza).
- Anche se l'affiliazione alla cassa malati è intervenuta prima dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, del nuovo diritto matrimoniale, il tema della responsabilità deve essere esaminato alla luce delle nuove disposizioni, se il debito contributivo è sorto dopo detta data (consid. 3).
- Nel caso di specie la responsabilità solidale del coniuge giusta l'art. 166 cpv. 3 CC è negata, dal momento che il debito contributivo preteso, benché sorto durante la vita comune, trova fondamento in un'assicurazione sottoscritta prima del matrimonio e senza tener conto della sua futura conclusione (consid. 4 a 6).

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referenza

Articolo: Art. 5, 6bis LAMI, art. 166 cpv. 1 e 3 CC, art. 1, 3 e 8 cpv. 1 Tit. fin. CC, art. 166 cpv. 3 CC