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Regesto

Art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1, 3 e 4 e art. 79 LStrI, art. 66a cpv. 1 CP, art. 5 cpv. 2 Cost.; carcerazione amministrativa a seguito di un'espulsione giudiziaria e preceduta da carcerazioni pronunciate dopo una decisione di rinvio in materia d'asilo; durata massima della carcerazione.
L'art. 79 LStrI determina la durata massima della carcerazione in vista di rinvio o di espulsione. In questo contesto, la carcerazione amministrativa, ordinata in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 1, 3 e 4 LStrI a seguito di un'espulsione giudiziaria pronunciata dal giudice penale giusta l'art. 66a cpv. 1 CP, non si somma ai periodi di carcerazione anteriori, decisi nel quadro della procedura d'asilo; ciò vale finché, presa nel suo insieme, la durata dei citati periodi di carcerazione non lede il principio della proporzionalità. Tale principio è rispettato se, come nella fattispecie, tra la procedura d'asilo e quella penale sono trascorsi più anni. In questo caso, nell'ottica dell'art. 79 cpv. 1 LStrI, l'espulsione giudiziaria fa partire un nuovo termine (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 79 LStrI, art. 66a cpv. 1 CP, art. 5 cpv. 2 Cost., art. 79 cpv. 1 LStrI