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Regesto

Art. 72bis cpv. 1 OAI; art. 43 cpv. 1, art. 45 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; ammontare delle spese di una perizia giudiziaria pluridisciplinare poste a carico dell'Ufficio AI.
Secondo la giurisprudenza finora applicata l'art. 45 cpv. 1 LPGA è una base legale sufficiente per accollare all'assicuratore le spese di una perizia giudiziaria (consid. 6.2.1).
Per quanto attiene all'ammontare delle spese della perizia manca una base legale del diritto federale, perché la convenzione tariffale tra l'UFAS e i centri d'osservazione medica dell'AI possa trovare applicazione anche per la procedura di ricorso di primo grado (consid. 6.2.2). Una normativa del genere, che la Confederazione sarebbe autorizzata a promulgare, è imprescindibile (consid. 6.2.2).
Avuto riguardo dell'assenza di una base legale, la giurisprudenza è modificata nel senso che i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale amministrativo federale non sono più vincolati alla tariffa dell'allegato 2 della Convenzione tra l'UFAS e i centri d'osservazione medica dell'AI. Ciò significa che l'Ufficio AI in base ai principi stabiliti dalla DTF 139 V 496 deve sopportare l'integralità delle spese di perizia giudiziaria (consid. 7.2). La Convenzione tariffale può sempre servire come indicazione, a cui le parti devono orientarsi. Oltre a ciò, si formula l'auspicio di creare la base legale necessaria o di adattare l'attuale tariffa alle particolarità della procedura giudiziaria, coinvolgendo a titolo rappresentativo, le autorità di ricorso di primo grado (consid. 7.3).

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referenza

DTF: 139 V 496

Articolo: Art. 72bis cpv. 1 OAI, art. 45 cpv. 1 LPGA