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Regesto

Art. 10 cpv. 3 LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); assistenza e cure a domicilio; relazione tra il contributo dell'assicuratore per l'assistenza non medica al domicilio e l'assegno per grandi invalidi secondo l'art. 26 LAINF.
Il diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'art. 26 LAINF e il diritto del contributo per l'assistenza non medica al domicilio secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF in parte si sovrappongono e in parte si completano (consid. 6.4.2). Nella determinazione del contributo dell'assicuratore per l'assistenza non medica al domicilio secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF deve quindi essere incluso l'assegno per grandi invalidi nella valutazione del diritto alle prestazioni. L'assegno per grandi invalidi deve essere dedotto dall'insieme dei bisogni in prestazioni di assistenza non medica da un punto di vista temporale, rispettivamente dal contributo da concedere a questo titolo. Tuttavia, non è soggetta a deduzione una quota parte del 15 % per l'atto ordinario della vita quotidiana "spostarsi fuori casa" e negli spazi vicini, che esula dal quadro dell'art. 18 OAINF (consid. 6.5.2).

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referenza

Articolo: art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF, art. 26 LAINF, Art. 10 cpv. 3 LAINF, art. 18 OAINF