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Regesto

Effetti accessori del divorzio; reddito ipotetico dell'obbligato alimentare (art. 55 cpv. 1 lett. c OG e art. 63 cpv. 2 OG).
Le supposizioni dell'istanza inferiore concernenti il corso ipotetico degli avvenimenti fondate su conclusioni dedotte da indizi concreti sono, quale risultato dell'apprezzamento delle prove, vincolanti nella giurisdizione per riforma. Riservate rimangono le conclusioni basate esclusivamente sulla generale esperienza di vita. Questa giurisprudenza è pure applicabile alle supposizioni concernenti il reddito ipotetico (consid. 2b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 63 cpv. 2 OG