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Regesto

Divorzio secondo l'art. 115 CC; inesigibilità della continuazione del vincolo coniugale in caso di malattia mentale.
Se la continuazione dell'unione coniugale può essere ragionevolmente esatta in caso di malattia mentale di uno dei coniugi dev'essere stabilito alla luce dei criteri generali sviluppati in applicazione dell'art. 115 CC. I presupposti della causa di divorzio dell'infermità mentale ai sensi dell'art. 141 vCC non possono nemmeno essere utilizzati in via interpretativa (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 115 CC