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Regesto

Responsabilità dell'avvocato (art. 398 cpv. 2 CO).
Portata dell'obbligo di diligenza dell'avvocato (consid. 1b e c).
Configura una violazione dell'obbligo di diligenza il mancato riconoscimento degli effetti giuridici dell'approvazione, da parte del giudice, di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio giusta l'art. 158 n. 5 vCC (consid. 3b-e).
Obbligo del danneggiato di prevenire il danno: in concreto la questione è stata lasciata aperta (consid. 4a-c).
Il fatto di tardare a far valere le proprie pretese, entro i termini di prescrizione legali, risulta abusivo solo in circostanze del tutto particolari (consid. 4c/bb).

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referenza

Articolo: art. 398 cpv. 2 CO