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Regesto

Ordinanza sul computo globale dell'imposta.
1. Per l'imposizione di dividendi provenienti da partecipazioni, la riduzione speciale di cui all'art. 59 DIFD e il computo globale non si cumulano: in linea di principio, va applicata esclusivamente la riduzione speciale, con riserva dello sgravio supplementare previsto dall'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza nel caso in cui il computo globale sia più favorevole (consid. 2).
2. Controllo della legittimatà dell'ordinanza. Il sistema di riduzione stabilito dall'ordinanza non eccede il quadro della delegazione, espressa ed ampia, prevista dall'art. 2 del decreto federale del 22 giugno 1951 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione. Poiché tale sistema permette di eliminare le doppie imposizioni effettive, esso è altresì conforme alle convenzioni internazionali (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 59 DIFD, art. 2 del