Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Giurisdizione civile. Immunità giurisdizionale dei funzionari internazionali (art. 31 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche).
La giurisdizione civile su una persona costituisce un presupposto processuale che dev'essere esaminato d'ufficio (consid. 4.2).
La determinazione del momento decisivo per verificare se tutti i presupposti processuali sono dati è una questione concernente l'applicazione del diritto federale se la condizione processuale che dev'essere ossequiata risulta essa stessa dal diritto federale. Affinché l'art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche venga applicato in maniera univoca, si considera che il momento determinante in cui deve sussistere la giurisdizione su di una persona è la data di emanazione della sentenza di merito (consid. 4.3-4.5).
Applicazione di questo principio nel caso concreto (consid. 4.6).