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Regesto

Art. 58 cpv. 1 lett. b CP. Confisca.
La confisca di un oggetto usato per compiere il reato va ordinata solo ove sia sufficientemente verosimile che, senza tale misura, sarebbero compromessi la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblicò (conferma di DTF 81 IV 217).

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referenza

DTF: 81 IV 217

Articolo: Art. 58 cpv. 1 lett. b CP