Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 59 cpv. 2 lett. b CPC; art. 92 e 93 LTF; teoria dei fatti con doppia rilevanza; rifiuto di limitare la procedura alla questione della competenza; condizioni di ammissibilità del ricorso in materia civile.
Principi giurisprudenziali determinanti nell'applicazione della teoria dei fatti con doppia rilevanza (consid. 2).
La decisione, con cui un tribunale respinge una richiesta tendente a limitare la procedura alla questione della sua competenza, non costituisce una decisione incidentale sulla competenza nel senso dell'art. 92 LTF, ma è un'altra decisione incidentale secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF (consid. 3).
La parte non dispone in linea di principio di un diritto ad ottenere una decisione separata sulla competenza. Se terminata l'assunzione delle prove il fatto con doppia rilevanza non è accertato, il tribunale respingerà la petizione con una sentenza che acquisisce autorità di cosa giudicata. Se esso giunge alla conclusione opposta e accoglie la petizione, la parte convenuta potrà contestare l'esistenza del fatto con doppia rilevanza sotto il profilo della fondatezza dell'azione, ricorrendo contro la decisione finale, di modo che l'esigenza di un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è adempiuta in concreto (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, art. 92 e 93 LTF, art. 92 LTF, art. 93 cpv. 1 LTF seguito...