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Regesto

Esercizi pubblici, arbitrio.
L'art. 5 lett. c della legge ginevrina del 12 marzo 1892 sugli esercizi pubblici, ecc., non permette di rifiutare il permesso di aprire uno spaccio di bevande alcooliche per il solo motivo che il numero di questi esercizi è troppo alto nel territorio del cantone.