Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescrizione.
Non spetta al giudice di accertare d'ufficio un'eventuale prescrizione. Una simile eccezione deve essere espressamente invocata.
Art. 11, 12 e 60 cpv. 2 lett. d LPP: Istituto collettore.
Per rapporto all'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP disciplina una situazione speciale che si presenta allorché un evento assicurato (decesso oppure invalidità del salariato) oppure la cessazione del rapporto di lavoro si realizzano prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza. In questa eventualità, il salariato ha diritto alle prestazioni minime legali ed è l'istituto collettore ad intervenire al posto dell'istituto di previdenza non ancora determinato dal datore di lavoro e dai suoi salariati.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 41 LPP, art. 142 CO, art. 11 LPP, art. 12 LPP