Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 45 cpv. 3 LPGA; imposizione di spese di accertamento a una parte.
Deriva dal principio di causalità previsto dall'art. 45 cpv. 3 LPGA, dal senso letterale, nonché dal senso e dallo scopo dalla disposizione, che possono essere messi a carico della parte soltanto quelle spese, che sono state causate dalla parte che ha impedito l'inchiesta oppure l'ha ostacolata in modo ingiustificato. Condizione per l'imposizione di spese in casi eccezionali è pertanto un comportamento riprovevole riguardo ai costi causati (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 45 cpv. 3 LPGA