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Regesto

Doveri del tutore (art. 405 segg. CC); assistenza giudiziaria gratuita (art. 4 Cost.).
Non si può esigere che un tutore con formazione giuridica svolga in una causa di divorzio un'attività eccedente la protezione degli interessi personali e patrimoniali del tutelato, come avvocato di quest'ultimo, ove non eserciti tale professione. Nella misura in cui siano adempiute le relative condizioni, il tutelato ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, ivi inclusa la designazione di un avvocato.

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Articolo: art. 4 Cost.