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Regesto

Art. 276 e 285 CC; mantenimento del figlio; ripartizione dell'eccedenza in caso di figli di genitori non coniugati.
Riepilogo della giurisprudenza sul metodo concreto a due fasi con ripartizione dell'eccedenza (consid. 2.4-2.6). Se soltanto un genitore è tenuto a versare il contributo di mantenimento, il calcolo viene effettuato tra questo genitore e i figli beneficiari del contributo. Un'eccedenza che rimane dopo aver coperto il minimo vitale del diritto di famiglia viene ripartita (nella proporzione di due a uno) tra tale genitore e i figli (consid. 2.7).

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referenza

Articolo: Art. 276 e 285 CC