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Regesto

Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 1 cpv. 2 lett. d e art. 57 PA; art. 96 LRTV; diritto di essere sentito in relazione con la replica in una procedura giudiziaria e in altre procedure.
Un obbligo generale di procedere ad un secondo scambio di scritti non risulta né dalla PA né dalla LRTV. Nella misura in cui le osservazioni dell'autorità precedente o della controparte contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e suscettibili d'influire sul giudizio da pronunciare, un "diritto di replicare" in senso stretto scaturisce direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso si applica in tutte le procedure giudiziarie e amministrative. Da parte sua, il "diritto di prendere conoscenza e di pronunciarsi sulle allegazioni degli altri partecipanti alla procedura", fondato sull'art. 6 n. 1 CEDU, non dipende, ai fini del giudizio da emanare, dalla pertinenza dell'allegazione e si applica in tutti i procedimenti giudiziari anche quelli che non rientrano nella sfera di protezione dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.3). Non vale invece nelle procedure dinanzi ad altre autorità (consid. 2.5).
L'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.7 e 2.8).

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Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 57 PA, art. 96 LRTV