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Regesto

Art. 8 e 712e cpv. 2 CC; modifica delle quote di valore di una PPP; onere della prova.
L'art. 712e cpv. 2 CC si applica pure alla modifica delle quote a conclusione dei lavori in sede di cancellazione della menzione di costituzione della PPP prima della costruzione (consid. 2). A coloro che chiedono in via giudiziale la rettifica delle quote millesimali incombe la prova che le unità di PPP si sono modificate nel corso dei lavori e che tali modifiche, sulla base dei criteri di calcolo originari, comportano la nuova ripartizione proposta (consid. 3). La procedura di modifica dei millesimi deve pure coinvolgere i titolari di diritti reali limitati, quali i creditori ipotecari (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 8 e 712e cpv. 2 CC, art. 712e cpv. 2 CC