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Regesto
Art. 272 cpv. 7 PP; sospensione dell'esecuzione della decisione.
Autorità competente per ordinare la sospensione dell'esecuzione tra il momento in cui la sentenza impugnata è pronunciata e quello in cui viene presentato ricorso per cassazione. Esigenze relative alla motivazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione (consid. 1).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 272 cpv. 7 PP